03/11/2026 · AdiCare.it
GUIDA PRATICA - LE REGOLE DEL CCNL BADANTI

La presente guida riassume i pilastri normativi che regolano il rapporto di lavoro con i badanti e i collaboratori domestici, in conformità con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) vigente.
1. LIMITI DI ORE PER I CONVIVENTI
Per i lavoratori assunti in regime di convivenza a tempo pieno (inquadrati generalmente a 54 ore settimanali), il CCNL stabilisce limiti precisi a tutela del riposo:
Orario giornaliero: Massimo 10 ore lavorative non consecutive.
Riposo giornaliero: Il lavoratore ha diritto a un riposo continuativo di almeno 11 ore consecutive nelle 24 ore.
Riposo pomeridiano: Se l'orario giornaliero non è interamente compreso tra le ore 6:00 e le ore 14:00, o tra le ore 14:00 e le ore 22:00, spetta un riposo intermedio non retribuito di almeno 2 ore diurne (in genere nel pomeriggio). Durante questo tempo il lavoratore può uscire dall'abitazione.
Riposo settimanale: È pari a 36 ore complessive. Di queste, 24 ore devono essere godute la domenica. Le restanti 12 ore possono essere godute in un altro giorno della settimana, concordato tra le parti (spesso il sabato pomeriggio o il lunedì mattina).
1. PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI
Il CCNL prevede diverse tipologie di permessi per consentire al lavoratore di gestire esigenze personali e mediche:
Permessi per visite mediche: I lavoratori conviventi hanno diritto a 12 ore annuali di permesso retribuito per visite mediche documentate o adempimenti amministrativi (rinnovo permesso di soggiorno, ecc.). Per i non conviventi il calcolo è proporzionato alle ore di lavoro (es. 12 ore per contratti pari o superiori a 30 ore settimanali, ridotte a 8-10 ore per orari inferiori).
Lutto: Spettano 3 giorni lavorativi retribuiti in caso di decesso di parenti stretti (coniuge, figli, genitori, fratelli/sorelle) o conviventi storici.
Matrimonio: Il lavoratore ha diritto a un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni di calendario.
Permessi non retribuiti: Possono essere concordati tra le parti per motivi personali imprevedibili o documentati, durante i quali non decorre la retribuzione.
1. LA TREDICESIMA MENSILITÀ
La tredicesima è una mensilità aggiuntiva obbligatoria che spetta a tutti i lavoratori domestici:
Scadenza: Deve essere corrisposta ogni anno in occasione del Natale (entro il mese di dicembre).
Calcolo per conviventi: La quota della tredicesima per i conviventi deve includere non solo la retribuzione globale di fatto mensile, ma anche il valore dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio riferita al mese.
Maturazione parziale: Se il lavoratore ha lavorato solo per una parte dell'anno, o in caso di cessazione del rapporto prima di dicembre, spettano tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di effettivo servizio (i periodi superiori a 15 giorni valgono come mese intero).
1. IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
Il TFR è la liquidazione che spetta al lavoratore alla fine di ogni rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa di cessazione (licenziamento o dimissioni):
Calcolo annuale: Si calcola dividendo la retribuzione annua globale di fatto (che comprende stipendio base, tredicesima e l'indennità di vitto e alloggio per i conviventi) per 13,5.
Rivalutazione: Accantonato annualmente, il fondo TFR viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di un tasso fisso dell'1,5% più il 75% dell'indice di inflazione ISTAT.
Anticipi: Il lavoratore, una volta all'anno e per giustificati motivi, può richiedere un anticipo del TFR maturato fino a un massimo del 70% della somma totale accantonata.
1. INDENNITÀ DI CONVIVENZA (VITTO E ALLOGGIO)
Per i lavoratori in regime di convivenza, il vitto e l'alloggio costituiscono una parte integrante della retribuzione complessiva ("retribuzione di fatto"):
Natura del beneficio: Il datore di lavoro deve fornire un'alimentazione sana e sufficiente e un ambiente di alloggio dignitoso e idoneo a tutelare la riservatezza del lavoratore.
Indennità sostitutiva in denaro: Quando il lavoratore non usufruisce effettivamente del vitto e dell'alloggio in natura (ad esempio durante le ferie, nei giorni di permesso, durante i periodi di malattia o per il calcolo di tredicesima e TFR), il datore di lavoro deve corrispondergli l'equivalente economico in busta paga, calcolato sulla base delle tabelle ministeriali rivalutate annualmente.